Art. 4.
(Incentivazione per la promozione di nuove attività d'impresa e di lavoro autonomo per l'acquisizione di servizi reali).

      1. A valere sulle disponibilità del Fondo, ai soggetti indicati all'articolo 2, comma 1, lettera a), possono essere concessi:

          a) contributi in conto capitale per spese per impianti ed attrezzature sostenute per l'avvio o per l'acquisto di attività commerciali e turistiche o di attività nel settore dell'industria, dell'artigianato, del commercio o dei servizi, nonché per i progetti aziendali connessi all'introduzione di qualificazione e di innovazione di prodotto, tecnologica od organizzativa, nonché per l'avvio e l'ampliamento del lavoro autonomo;

 

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          b) contributi per l'acquisizione di servizi destinati all'aumento della produttività, all'innovazione organizzativa, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti, all'acquisizione di nuove tecniche di produzione, di gestione e di commercializzazione, nonché per lo sviluppo di sistemi di qualità.

      2. A valere sulle disponibilità del Fondo, sono concessi contributi fino ad un ammontare pari al 50 per cento delle spese sostenute dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), per le attività ivi previste.